Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waived nullity and prohibited evidence re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Zhou Duqian, Li Yuexi, and Li Zhengsheng inadmissible and ordered them to pay costs. The court ruled that the alleged lack of translation was cured under Article 183 of the Code of Criminal Procedure because the defense raised the issue timely. Furthermore, the request to re-evaluate evidence was rejected as it exceeds the scope of a legitimacy review, which is reserved for the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: A nullity of intermediate order is cured if the defense raises the issue timely regarding the contested decision's content; appeals based on generic re-evaluation of evidence are inadmissible as they infringe upon the exclusive domain of the court of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZHOU DUQIAN nato il 08/11/1948 LI YUEXI nato il 19/01/1968 LI ZHENGSHENG nato il 07/12/1970 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Zhou Duqian, Li Yuexi e Li Zhengsheng; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, posto che la mancata traduzione della sentenza di primo grado configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (come avvenuto nel caso in esame); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto con esso i ricorrenti propongono, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presid