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Ordinanza — n. 15854/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding prescription defense under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15854/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the lack of specific factual and legal arguments required to prove the prescription of the crime. The appellant failed to provide a complete procedural sequence demonstrating the expiration of the statutory limitation period, violating the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the generic deductions presented were insufficient to overcome the procedural defect, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 585 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and self-sufficiency, as the prescription of a crime requires a detailed factual and legal analysis rather than mere arithmetic calculation, and new grounds cannot cure the inherent defects of the original appeal.

Parole chiave

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prescription of crime specificity of appeal Article 581 CPP new grounds inadmissible procedural defect motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 585 comma 4 c.p.p.
207640); rilevato che l'inammissibilità del motivo di ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod.
art. 581 cod. proc. pen
art. 585 comma 4 cod. proc. pen
207640); rilevato che l'inammissibilità del motivo di ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli
(Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv.
Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANCETTI GRAZIANO nato a CAMAIORE il 04/05/1952 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Graziano Pancetti ed i motivi aggiunti presentati; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale al fine di dimostrare l'intervenuta maturazione del termine di legge; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e diritto, che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); che, inoltre, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640); rilevato che l'inammissibilità del motivo di ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi (peraltro, proposti tardivamente): infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione"(Sez.5,n.48044 del 02/07/2019,Di Giacinto,Rv. 277850); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci