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Ordinanza — n. 15852/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15852/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTALTO MIRCO nato a FIRENZE il 13/10/1981 CRACIUN CORINA (CUI 01K9TWT) nato il 15/11/1986 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; //'

Regesto Legislator

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art. 585 comma 4 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTALTO MIRCO nato a FIRENZE il 13/10/1981 CRACIUN CORINA (CUI 01K9TWT) nato il 15/11/1986 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; //'

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi concorso di motivi di sospensione motivi che possono invocarsi sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 585 comma 4 cod. proc. pen
3); rilevato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTALTO MIRCO nato a FIRENZE il 13/10/1981 CRACIUN CORINA (CUI 01K9TWT) nato il 15/11/1986 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; //'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Mirco Montalto e Corina Craciun, e i motivi aggiunti depositati; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della condotta decettiva, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410) e senza criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato che l'inammissibilità dei motivi di ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

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P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d