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Ordinanza — n. 15851/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 and Art. 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant, Giuseppe Licari, challenged the lower court's failure to acquit him, but his arguments were deemed generic and failed to cite specific legal reasons or reference the contested judgment's motivation. Consequently, the court ruled that the appeal could not exercise its supervisory role without precise grounds, leading to dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific grounds required by law, as the reviewing judge cannot identify the issues raised without a precise enumeration of legal reasons and references to the contested act's motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds Art. 581 Code of Criminal Procedure Art. 129 Code of Criminal Procedure generic arguments dismissal procedural costs award Cassa delle ammende fine divieto di costruzione di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Giuseppe Licari; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Giuseppe Licari; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICARI GIUSEPPE nato a TRAPANI il 06/03/1955 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Licari; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2024.