Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding statutory mitigating circumstances under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Enrico Salvi inadmissible due to a lack of concrete specificity and manifest unfoundedness. The appellant contested the lower court's refusal to recognize specific mitigating circumstances outlined in Articles 648 and 62 of the Italian Penal Code. The court rejected the arguments as they contradicted established case law and found the lower court's reasoning logically sound and legally correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: An appeal challenging the non-recognition of statutory mitigating circumstances is inadmissible if it lacks concrete specificity and presents interpretative arguments in clear contrast with consolidated case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVI ENRICO nato a LIVORNO il 22/07/1981 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Enrico Salvi; considerato che il ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente applicata nel caso di specie; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Annirante, Rv. 277709; Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile