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Ordinanza — n. 15850/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding statutory mitigating circumstances under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15850/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Enrico Salvi inadmissible due to a lack of concrete specificity and manifest unfoundedness. The appellant contested the lower court's refusal to recognize specific mitigating circumstances outlined in Articles 648 and 62 of the Italian Penal Code. The court rejected the arguments as they contradicted established case law and found the lower court's reasoning logically sound and legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: An appeal challenging the non-recognition of statutory mitigating circumstances is inadmissible if it lacks concrete specificity and presents interpretative arguments in clear contrast with consolidated case law.

Parole chiave

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Italian Penal Code mitigating circumstances inadmissible appeal lack of specificity consolidated case law Corte di Cassazione procedural dismissal tassa sul traffico pesante

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4 of the Italian Penal Code
Art. 62, comma 1, n. 4 of the Italian Penal Code

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019
280615; Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Annirante, Rv.
Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017
277709; Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVI ENRICO nato a LIVORNO il 22/07/1981 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Enrico Salvi; considerato che il ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente applicata nel caso di specie; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Annirante, Rv. 277709; Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile