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Ordinanza — n. 15849/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15849/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15849/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELA EMILLIE ( CUI 05QRH2B ) nato il 11/08/2004 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso di Cela Emillie; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; in particolare la Corte di appello: ha motivato la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e di quella di cui all'art. 62-bis cod. pen. a pag.5 della sentenza; ha motivato la sussistenza dell'aggravante dell'arma relativamente allo spray urticante utilizzato dall'imputato a pag. 5 della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto inoltre che i motivi di ricorso propongono censure di merito, senza considerare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15849/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen. e di quella di cui all'art. 62-bis cod. pen. a pag.5 della sentenza; ha motivato la sussistenza dell'aggravante dell'arma relativamente allo spray urticante utilizzato dall'imputato a pag. 5 della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto inoltre che i motivi di ricorso propongono censure di merito, senza considerare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti sanzione sproporzionata sanzione penale ricorso per risarcimento danni risarcimento per atto illecito concussione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
e di quella di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELA EMILLIE ( CUI 05QRH2B ) nato il 11/08/2004 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cela Emillie; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; in particolare la Corte di appello: ha motivato la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e di quella di cui all'art. 62-bis cod. pen. a pag.5 della sentenza; ha motivato la sussistenza dell'aggravante dell'arma relativamente allo spray urticante utilizzato dall'imputato a pag. 5 della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto inoltre che i motivi di ricorso propongono censure di merito, senza considerare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presd