Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific grounds regarding sentencing and facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Nenad Dragutinovic's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and sentencing, but the court found these complaints lacked concrete specificity and attempted to prefigure a new fact-finding process outside the scope of the review. Consequently, the court upheld the lower court's discretion in applying Article 648 of the Penal Code and rejecting generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding factual travesties or attempts to prefigure a re-evaluation of evidence, as the court of merit's discretion in sentencing and fact-finding is not subject to review unless manifestly illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC NENAD nato il 06/12/1973 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nenad Dragutinovic; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono prive di specificità e non consentite in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 3); che, quanto al mancato esercizio officioso dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi, peraltro non oggetto di specifica sollecitazione, nel giudizio di appello, della parte interessata, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive rientra nella discrezionalità di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,