Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under procedural code articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Andrea Mazzuoccolo inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds. The sole ground of appeal, challenging the acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, was deemed generic and failed to meet the specificity requirements of Article 581. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific grounds required by law, preventing the appellate judge from identifying the legal issues for review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZUOCCOLO ANDREA nato a TORINO il 26/06/1989 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Mazzuoccolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2