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Ordinanza — n. 15846/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as grounds lack specificity and merit under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Dellagaren Carlo and Marello Flavio inadmissible. The appellants challenged the appellate court's refusal of generic mitigating circumstances and the timeliness of the complaint, arguing for a new evaluation of facts. The court rejected these claims because the grounds lacked specific correlation to the contested decision and were merely repetitive of previously dismissed arguments.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must demonstrate specific grounds distinct from those already adjudicated; generic complaints or repetitive arguments fail to meet the requirement for admissibility in cassation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity grounds generic mitigating circumstances timeliness complaint cassation review limits motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
9-12 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
(vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLAGAREN CARLO nato a TORINO il 15/10/1983 MARELLO FLAVIO nato a ASTI il 27/11/1962 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Marello Flavio e Dellagaren Carlo; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da Marello è manifestamente infondato, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (pag.15 sentenza impugnata), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01); ritenuto che analogo ragionamento deve essere svolto per il secondo motivo di ricorso presentato da Marello, visto che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali sul perché il fatto non potesse ritenersi di particolare tenuità, con conseguente inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso relativo alla tardività della querela è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 9-12 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Dellagaren propone censure di merito, senza considerare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601); considerato che sul secondo motivo di ricorso vi è congrua motivazione della Corte di appello alle apgg.17 e 18 della sentenza impugnata; il motivo è altresì riproduttivo di doglianze già respinte con motivazione esente da vizi logici e giuridici ; che, in particolare, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, c 2

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere esten