Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 and Art. 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Macaluso inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's refusal to acquit him under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but his arguments were deemed generic and failed to cite specific legal reasons or reference the contested judgment's motivation. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed because the reviewing judge cannot exercise its supervisory role without precise indications of the legal errors alleged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal against a non-acquittal decision is inadmissible if it lacks the specific requirements of Art. 581, as generic deductions without precise legal grounds prevent the appellate judge from identifying the relevant issues for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO ANGELO nato a TORINO il 16/02/1977 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Macaluso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2