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Ordinanza — n. 15841/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15841/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURINA FABRIZIO nato a PINEROLO il 10/11/1977 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso di Fabrizio Turina; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, anche in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita in relazione al trattamento sanzionatorio; che, invero, quanto alla dosimetria della pena, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 3); che, in relazione al riconoscimento della recidiva contestata, le censure difensive non sono specifiche in quanto, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); che, inoltre, l'ulteriore censura, inerente al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 15841/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 3); che, in relazione al riconoscimento della recidiva contestata, le censure difensive non sono specifiche in quanto, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); che, inoltre, l'ulteriore censura, inerente al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena sanzioni penali sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 69 cod. pen
2 e 3); che, inoltre, l'ulteriore censura, inerente al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURINA FABRIZIO nato a PINEROLO il 10/11/1977 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Turina; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, anche in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita in relazione al trattamento sanzionatorio; che, invero, quanto alla dosimetria della pena, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 3); che, in relazione al riconoscimento della recidiva contestata, le censure difensive non sono specifiche in quanto, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); che, inoltre, l'ulteriore censura, inerente al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il