Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific grounds regarding factual evaluation and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Andrea Sorrentino's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The court found the appellant's arguments regarding the assessment of criminal responsibility and sentencing discretion lacked concrete specificity and attempted to re-evaluate evidence outside the scope of judicial review. Consequently, the court upheld the lower court's broad discretion in evaluating facts and applying mitigating circumstances without requiring an exhaustive analysis of all arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against judgments of fact and sentencing are inadmissible if they lack concrete specificity, merely request a re-evaluation of evidence, or fail to identify specific distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ANDREA nato a BORGOSESIA il 11/11/1972 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Sorrentino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla sussistenza della recidiva qualificata, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto dai giudicanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); che, con riguardo alle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così