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Ordinanza — n. 15838/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15838/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15838/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Letto il ricorso di Mattia Boscolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione ai motivi di appello, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione non solo delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15838/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione non solo delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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soppressione di posti di lavoro distacco di lavoratori violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro licenziamento per motivi economici licenziamento immediato per truffa abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Mattia Boscolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione ai motivi di appello, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mattia Boscolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione ai motivi di appello, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione non solo delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile