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Ordinanza — n. 15836/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15836/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ndiaye Nassirou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the lower court's reasoning regarding the declaration of responsibility, arguing for a re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction. The court rejected these claims because they sought to challenge the persuasiveness and weight of evidence, which falls outside the scope of cassation review limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals against judgments are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction without identifying specific and decisive distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation review weight of evidence challenge scope of cassation procedural errors distinction motivi di cassazione difetto di motivazione causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE NASSIROU nato il 10/10/1973 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nassirou Ndiaye; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9