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Ordinanza — n. 15834/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding factual qualification under Art. 648 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Giuseppe De Lucia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal lacked concrete specificity, merely attempting to re-evaluate evidence or reconstruct facts using criteria outside the scope of cassation review. Consequently, the court upheld the lower court's correct application of Article 648 of the Penal Code regarding the defendant's involvement in the presumed offense.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The cassation court cannot substitute its own assessment of evidence or factual reconstruction for that of the trial judge unless there is a specific and decisive misinterpretation of procedural emergencies.

Parole chiave

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Cassation review limits factual qualification appeal Article 648 Penal Code lack of concrete specificity evidence re-evaluation prohibition ricettazione riciclaggio internazionale di denaro flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 05/12/1963 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe De Lucia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto in ragione del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non censurabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9