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Ordinanza — n. 15832/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15832/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO GENNARO nato a NAPOLI il 24/04/1957 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ok Letto il ricorso di Gennaro Di Costanzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina 4 della sentenza impugnata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici e senza criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15832/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente riesame dell'entità pena impugnabilità della decisione di rinvio adeguamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO GENNARO nato a NAPOLI il 24/04/1957 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ok Letto il ricorso di Gennaro Di Costanzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina 4 della sentenza impugnata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici e senza criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,