Cassation court dismisses appeal on recidiva omission, ruling prior convictions suffice without simple recidiva declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gian Paolo Buzzarello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Buzzarello argued that the lower court failed to exclude recidiva, thereby preventing acquittal due to prescription. The court rejected this, holding that for contested recidiva, only the existence of multiple final convictions at the time of the new crime is necessary, without a prior simple recidiva declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 c.p.; Art. 157 c.p.: In contested recidiva proceedings, it suffices that the accused had multiple final convictions at the time of the new crime, requiring specific motivation without a prior simple recidiva declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZARELLO GIAN PAOLO nato a CORREZZOLA il 10/05/1954 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gian Paolo Buzzarello; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa esclusione della recidiva e, di conseguenza, il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); ribadito in particolare il principio secondo cui "in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice" (Sez.
U. n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 apri