Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to specify factual censure points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to specifically target the factual reasoning of the lower court. The appellant argued against the declaration of responsibility for a crime, but the court found the arguments did not confront the specific indicia and fragmented evidence used by the appellate court. Consequently, the court refused to reconstruct the facts and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically identify the points of the decision under attack, nor the factual elements supporting the grievances.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIONG CATA LAZARO JAVIER nato il 15/12/1996 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Chiong Cata Lazaro bvier, Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 55, comma nove, D. Lgs. 231/2007, sono generici perché non si confrontano con la motivazione della sentenza che ha valorizzato diversi elementi indiziari concordanti che palesano la riconducibilità della condotta all'imputato e espone censure frammentate e parcellizzate del compendio probatorio, proponendo versione alternative e congetturali del fatto, che è stato invece accertato secondo criteri di logica e massime di esperienza ; che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non emergono vizi della motivazione tali da giustificare il sindacato di questa Corte che non può procedere ad una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, in assenza di evidenti aporie dell'iter argomentativo; che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore III Presi