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Ordinanza — n. 15823/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late procedural objection and inadmissible arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nastri Nunziante inadmissible, ordering him to pay costs. The court held that a violation of the appearance deadline constitutes a general nullity that must be raised before the second-instance judgment, not in the cassation appeal. Furthermore, arguments challenging the court's evaluation of evidence and logical consistency were rejected as inadmissible under the principle of preclusion.

Regesto Legislator

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Art. 180 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A general nullity arising from a violation of the appearance deadline must be raised before the second-instance judgment; arguments challenging the appellate court's evaluation of evidence or logical consistency are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal procedure general nullity appearance deadline preclusion principle cassation admissibility second instance judgment evidence evaluation opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTRI NUNZIANTE nato a SOLOFRA il 18/07/1971 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso nell'interesse di Nastri Nunziante; ritenuto che relativamente al primo motivo di ricorso si deve ribadire che nel giudizio di appello, la violazione del termine a comparire per l'imputato integra una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, e tale eccezione è stata proposta soltanto con il ricorso per cassazione; rilevato che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio della motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte contestate prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto, inoltre, che sul quarto e quinto motivo di ricorso vi è congrua motivazione della Corte di appello a pag.8 della sentenza impugnata, cui il ricorrente contrappone inammissibili valutazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non può essere accolta la richiesta di rifusione di spese in favore della parte civile, che non ha apportato alcun elemento utile alla discussione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile Fulnner Nuova s.r.I.. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P