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Ordinanza — n. 15822/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of specificity and infounded grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15822/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ciro Limoncelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground was rejected because it lacked the required critical analysis of the lower court's reasoning under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The second ground regarding generic mitigating circumstances was deemed manifestly unfounded as the appellate judges correctly exercised their discretion based on decisive negative elements. Consequently, the appeal was dismissed without a merits review, and the appellant was condemned to pay expenses.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific critical analysis of the contested decision or if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court must not re-evaluate evidence or facts but only verify the correctness of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic mitigating circumstances appellate review limits discretionary sentencing motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Ciro Limoncelli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Ciro Limoncelli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMONCELLI CIRO nato a NAPOLI il 25/01/1961 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciro Limoncelli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso