Italian Court dismisses appeals as discretionary sentencing equivalences fall outside Supreme Court review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Z'Gueb Ousema and Barda Youssef inadmissible. The court ruled that contesting the equivalence between generic mitigating and alleged aggravating circumstances is a discretionary act of the trial judge, not subject to Supreme Court review unless arbitrary. Furthermore, new facts submitted by the defense could not be considered in this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.p.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: Appeals challenging the judge's discretionary equivalence of sentencing circumstances are inadmissible as they lack the requisite legal reasoning and fall within the exclusive domain of the trial court's factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Z'GUEB OUSEMA nato a BRESCIA il 22/06/2000 BARDA YOUSSEF nato il 05/10/1997 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Zgueb Ousema e Barda Youssef e la memoria difensiva depositata dall'avv. Lara Picconi nell'interesse di Z'gueb ; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Zgueb che contesta il giudizio di equivalenza fra opposte circostanze - in particolare tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate circostanze aggravanti - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che con la memoria depositata si allegano circostanze di fatto sopravvenute che non possono essere allegate in questa sede; considerato che l'unico motivo del ricorso di Barda, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato e generico perché l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), considerato peraltro che il parziale risarcimento è stato valorizzato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensor