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Ordinanza — n. 15819/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper challenge to sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Arizzi inadmissible, rejecting his challenges regarding criminal liability and sentencing. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a different penalty, but the court found these complaints lacked concrete specificity and targeted the merits rather than procedural errors. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of the victim's statements and the judge's discretionary sentencing without requiring detailed justification for a below-average penalty.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals against the conviction of a defendant are inadmissible if they merely question the persuasiveness of evidence or the exercise of sentencing discretion without demonstrating specific, decisive misinterpretations of procedural facts or manifest arbitrariness in the penalty determination.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal sentencing discretion evaluation of evidence victim's statements procedural review limits riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
253214); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIZZI FRANCESCO nato a PALERMO il 11/11/1961 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Arizzi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.