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Ordinanza — n. 15817/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15817/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANI BRUNO nato a MODUGNO il 05/10/1980 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ) Letti il ricorso proposto nell'interesse di Montani Bruno e la memoria depositata; ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato che sul quarto e quinto motivo di ricorso vi è congrua motivazione a pag.5 della sentenza impugnata; in particolare, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha ritenuto che l'ulteriore reato commesso, alla luce dei precedenti dell'imputato, fosse indice di una "specifica proclività a delinquere", così adempiendo all'onere motivazionale richiesto; ritenuto che l'inammissibilità de í ricorsiopropostipsi estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 585 comma 4 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15817/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione criminalità persistente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 585 comma 4 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANI BRUNO nato a MODUGNO il 05/10/1980 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; )

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso proposto nell'interesse di Montani Bruno e la memoria depositata; ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato che sul quarto e quinto motivo di ricorso vi è congrua motivazione a pag.5 della sentenza impugnata; in particolare, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha ritenuto che l'ulteriore reato commesso, alla luce dei precedenti dell'imputato, fosse indice di una "specifica proclività a delinquere", così adempiendo all'onere motivazionale richiesto; ritenuto che l'inammissibilità de í ricorsiopropostipsi estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presid