Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to merit issues and lack of logical flaws in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Yasin Said and Mohamed Mouse inadmissible, ordering them to pay court costs. The applicants challenged the lower court's reasoning regarding criminal responsibility and aggravating circumstances for robbery and assault. The court rejected these arguments as they introduced merit issues and attempted to circumvent preclusion rules, noting the first-instance judge's reasoning was logically sound and based on credible victim statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that introduce merit issues or attempt to circumvent preclusion rules are inadmissible; the court of cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment for that of the lower court when the reasoning is logically sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: YASIN SAID nato il 01/01/1995 MOHOMED MOUSE nato il 29/05/1988 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Mouse Mohamed e Yasin Said, Ritenuto che il primo analogo motivo dei due distinti ricorsi con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina e per i connessi delitti di lesioni e porto di strumento atto ad offendere non è consentito poiché introduce cesure di merito e cerca di aggirare la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento valorizzando le dichiarazioni della persona offesa che essendo stata ritenuta pienamente attendibile non necessita di riscontri, come correttamente rilevato dalla Corte a pag. 2 della sentenza impugnata ; considerato che anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi con cui si contesta il riconoscimento delle aggravanti del numero delle persone e della minorata difesa in cui versava la vittima dell'aggressione è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso al riguardo corretta motivazione valorizzando il numero degli aggressori e le peculiari circostanze di fatto che integrano le contestate aggravanti ;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il