Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Antonio Fanizza's appeal against the Lecce Court of Appeal's sentence inadmissible. Fanizza argued the imposed penalty was excessive, but the court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. The court found the lower court adequately justified its decision by referencing prior criminal records and the revocation of a suspended sentence, thus rejecting the appeal on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Supreme Court rules that the discretion to set the base penalty and apply adjustments for aggravating or mitigating circumstances belongs exclusively to the court of first instance, rendering appeals challenging the excessive nature of the sentence inadmissible in the stage of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANIZZA ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 27/06/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fanizza Antonio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena applicata per i delitti ascritti all'imputato non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove la corte di merito considera che i numerosi precedenti penali e l'aver già ha beneficiato della sospensione condizionale della pena, poi revocata in ragione delle condanne ulteriori);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore il Presidente