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Ordinanza — n. 15813/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding mandatory warning for substitute short custodial sentences as discretionary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Sitzia inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to issue a mandatory warning regarding substitute short custodial sentences. The defense argued that the judge's omission violated procedural rights, but the court held that applying such measures is a discretionary power rather than a mandatory duty. Consequently, the court ruled that the absence of a specific warning does not render the judgment null, as the judge implicitly evaluated the lack of prerequisites for the measure.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The judge possesses discretionary power to apply substitute short custodial sentences, and the omission of a specific warning regarding this measure does not constitute a ground for nullity.

Parole chiave

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substitute short custodial sentences discretionary judicial power procedural warning requirement nullity of judgment appeal inadmissibility omissione di soccorso omissione del ministero pubblico procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
(Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SITZIA IVAN nato a CAGLIARI il 22/08/1991 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ivan Sitzia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, non è consentito ed è comunque manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412- 02); che, inoltre, il giudice non deve proporre, in ogni caso, l'applicazione di una pena sostitutiva in quanto è investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9