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Ordinanza — n. 15812/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges discretionary sentencing comparison, not legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15812/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the judge's discretionary comparison of mitigating and aggravating circumstances. The appellant argued that generic mitigating factors should prevail over specific aggravating ones, but the court found this to be a matter of merit evaluation. Consequently, the court ruled that such discretionary choices are not subject to cassation review unless they involve arbitrary reasoning or lack sufficient motivation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they contest the discretionary comparison of circumstances, as such evaluations belong to the trial court's merit phase and are not subject to cassation review.

Parole chiave

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discretionary sentencing comparison of circumstances inadmissible appeal judicial merit cassation review modalità di calcolo dell'ammenda proporzionalità della pena tasse d'effetto equivalente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMAD NAZARI ASIF ALI nato il 10/02/1991 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamad Nazari 4Ali, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - in particolare il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.