Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges discretionary sentencing comparison, not legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the judge's discretionary comparison of mitigating and aggravating circumstances. The appellant argued that generic mitigating factors should prevail over specific aggravating ones, but the court found this to be a matter of merit evaluation. Consequently, the court ruled that such discretionary choices are not subject to cassation review unless they involve arbitrary reasoning or lack sufficient motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they contest the discretionary comparison of circumstances, as such evaluations belong to the trial court's merit phase and are not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMAD NAZARI ASIF ALI nato il 10/02/1991 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mohamad Nazari 4Ali, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - in particolare il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.