Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15811/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and challenges discretionary sentencing equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the application of an aggravating circumstance and the equivalence between mitigating and aggravating factors. The court rejected these claims as generic repetitions of lower court arguments and an impermissible challenge to the judge's discretionary sentencing evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 635, comma 2 n. 1 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat lower court arguments, and challenges to discretionary sentencing equivalence are impermissible in the jurisdictional phase unless based on arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds sentencing equivalence discretionary judgment jurisdictional review aggravating circumstance court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 635, comma 2 n. 1 cod. pen.
Letto il ricorso di Hafidi Ismail, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma 2 n.
Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFIDI ISMAIL nato il 15/07/2001 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hafidi Ismail, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma 2 n. 1 cod. pen. , è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 9 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di equivalenza fra opposte circostanze - in particolare tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le contestate circostanze aggravanti - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il "sr