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Ordinanza — n. 15810/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof arguments and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15810/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Gherardi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal lacked concrete specificity regarding evidence, while the second ground was legally impermissible as it did not fit the narrow exceptions for missing evidence under Article 606 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the third ground concerning sentencing was rejected because it was not properly raised as an appeal argument, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 495, comma 2, cod. proc. pen. The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for the lower court's; appeals must strictly adhere to statutory grounds for missing evidence and must include all substantive complaints in the appeal stage.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility lack of concrete specificity missing evidence grounds procedural exhaustion sentencing review limits censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
4 - 6); osservato che il secondo motivo, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'escussione testimoniale indicata, non è consentito dalla legge in quanto non rientrante nei casi limitatamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
4 - 6); osservato che il secondo motivo, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'escussione testimoniale indicata, non è consentito dalla legge in quanto non rientrante nei casi limitatamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
in relazione al motivo dedotto; che, in tema di ricorso per cassazione, essendo possibile dedurre, per espressa previsione normativa, soltanto la mancata assunzione di mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod.
Art. 507 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722
e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722;
Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERARDI LUIGI nato a NAPOLI il 11/05/1987 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Gherardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); osservato che il secondo motivo, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'escussione testimoniale indicata, non è consentito dalla legge in quanto non rientrante nei casi limitatamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in relazione al motivo dedotto; che, in tema di ricorso per cassazione, essendo possibile dedurre, per espressa previsione normativa, soltanto la mancata assunzione di mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., il relativo motivo non può essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art.507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722;

Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270); ritenuto che l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende