Sentenza — n. 15807/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIMONTE FRANCESCO nato a BARRAFRANCA il 17/11/1972 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Maimonte Francesco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si duole dell'inesistenza agli atti di un cd che viene richiamato in sentenza come acquisito con il consenso delle parti i mentre dai verbali di udienza non risulta attestata detta acquisizione, né tale dischetto o la documentazione in esso inserita è presente nel fascicolo di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso non è inammissibile, con la conseguenza che rileva in questa sede la intervenuta causa estintiva del reato costituta dalla prescrizione; che si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato prescritto nelle more del giudizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15807/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIMONTE FRANCESCO nato a BARRAFRANCA il 17/11/1972 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Maimonte Francesco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si duole dell'inesistenza agli atti di un cd che viene richiamato in sentenza come acquisito con il consenso delle parti i mentre dai verbali di udienza non risulta attestata detta acquisizione, né tale dischetto o la documentazione in esso inserita è presente nel fascicolo di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso non è inammissibile, con la conseguenza che rileva in questa sede la intervenuta causa estintiva del reato costituta dalla prescrizione; che si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato prescritto nelle more del giudizio.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIMONTE FRANCESCO nato a BARRAFRANCA il 17/11/1972 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maimonte Francesco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato ascritto, non è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si duole dell'inesistenza agli atti di un cd che viene richiamato in sentenza come acquisito con il consenso delle parti i mentre dai verbali di udienza non risulta attestata detta acquisizione, né tale dischetto o la documentazione in esso inserita è presente nel fascicolo di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso non è inammissibile, con la conseguenza che rileva in questa sede la intervenuta causa estintiva del reato costituta dalla prescrizione; che si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato prescritto nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore eside