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Ordinanza — n. 15805/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of oral hearing right for lawyer adhering to collective abstention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Delias Pier Luigi inadmissible regarding a violation of Article 178 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had defined the proceedings via written submission without an oral hearing, which the defense lawyer argued was improper given their adherence to a collective abstention. The court ruled that without a prior request for oral treatment, the lawyer's request for a remand had no legal effect and participation was not required.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.; When a defense lawyer declares adherence to collective abstention without requesting prior oral treatment, the request for remand lacks effect and the written procedure suffices for case definition.

Parole chiave

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collective abstention oral hearing requirement written procedure defense lawyer rights Cassazione appeal procedural inadmissibility remand request facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Delias Pier Luigi, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 26764 del 20/04/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIAS PIER LUIGI nato a SASSARI il 11/09/1972 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Delias Pier Luigi, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen. avendo la corte territoriale non concesso il rinvio del processo come richiesto dal difensore che comunicava di aderire all'astensione proclamata dall' U.C.P.I. è manifestamente infondato in quanto in assenza di richiesta preventiva di trattazione orale è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale. (Sez. 5 - , Sentenza n. 26764 del 20/04/2023 Ud. dep. 20/06/2023 Rv. 284786 - 01).

Va rilevato, infatti, come la presenza del difensore in udienza non fosse necessaria, essendo invece sufficiente la celebrazione del processo nella forma della trattazione cartolare ai fini della definizione del procedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore ;Il Presidente