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Ordinanza — n. 15803/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds for absence and prescription are manifestly unfounded and generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luigi Gualano's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a legitimate impediment to appear in court and contested the statute of limitations, but the court found these claims manifestly unfounded based on the record. The judge ruled that the defense's collective absence did not justify a suspension of the prescription period and that the third ground was merely generic without critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.; The defense's collective absence from court hearings does not constitute a legitimate impediment to appear, and the judge's decision to postpone proceedings suspends the prescription period, rendering the sixty-day limit inapplicable.

Parole chiave

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legitimate impediment statute of limitations collective absence procedural inadmissibility prescription suspension rinvio del dibattimento diritti della difesa impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 - Sentenza n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALANO LUIGI nato a SAN SEVERO il 17/08/1970 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gualano Luigi e la memoria dell'avv. Giuseppe Casale che ha insistito nei motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il legittimo impedimento a comparire all'udienza del 24 giugno 2022 per essere l'imputato a tale data ristretto in regime di arresti domiciliari per altra causa è manifestamente infondato, in quanto dall'esame degli atti emerge che lo stato di detenzione dell'imputato e la sua volontà di comparire in udienza non è mai stato portato a conoscenza della Corte e per l'udienza del 24 giugno 2022 neppure era stata avanzata istanza di rinvio per impedimento dell'imputato; considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'omesso rilievo della prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 - 01) ritenuto che il terzo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità è del tutto generico ed assertivo, in quanto omette ogni confronto critico con la motivazione resa al riguardo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore (Il Pr