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Ordinanza — n. 15802/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15802/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15802/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/09/1965 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di D'Angelo Salvatore, Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. ed il conseguente vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dall'operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento). (Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018 Cc. (dep. 18/07/2018 ) Rv. 273701 - 01;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. ed il conseguente vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dall'operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento). (Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018 Cc. (dep. 18/07/2018 ) Rv. 273701 - 01;

Parole chiave

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infrazioni alle norme della circolazione traffico dei pagamenti traente guida nonostante revoca della patente truffa all'assicurazione abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di D'Angelo Salvatore, Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/09/1965 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Angelo Salvatore, Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. ed il conseguente vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dall'operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento). (Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018 Cc. (dep. 18/07/2018 ) Rv. 273701 - 01;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Che non si ritiene di liquidare quanto richiesto in favore della parte civile costituita Autostrade per l'Italia spa. poiché la memoria trasmessa il 3 aprile deve ritenersi tardiva e quindi la Corte non può tenerne conto; ed infatti nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese. (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018 Cc. (dep. 29/10/2018 ) Rv. 274040 - 01)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile autostrade per l'Italia spa. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore /Il