Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual reconstruction by the applicant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant attempted to reconstruct facts differently from the lower court's findings. Borisov Nikola argued that property ownership should be denied based on new evidence found in a waste bin, which the court deemed an impermissible factual re-evaluation. The court ruled that such a 're-reading' of evidence falls exclusively within the jurisdiction of the trial judge, not the cassation court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; The cassation court cannot re-evaluate factual evidence or reconstruct facts differently from the lower court, as such assessment is reserved exclusively to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORISOV NIKOLA nato il 15/02/1969 avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Borisov Nicola, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto deduce vizio di motivazione sub specie di erronea valutazione della prova, svolgendo deduzioni in fatto, finalizzate a negare la titolarità dei beni perché asseritamente appena rinvenuti presso un cassonetto di rifiuti; che tale motivo ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad invocare una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il' Presidente