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Ordinanza — n. 15798/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15798/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15798/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE ANGELO nato a MADDALONI il 12/10/1985 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Daniele Angelo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondate poiché nel rispetto della riforma Cartabia , la corte di merito ha correttamente esposto le ragioni per cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive; considerato che il preteso vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione della condotta come tentata estorsione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15798/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. La Corte ha reso congrua ed esaustiva motivazione in punto di fatto e di diritto e il ricorrente insiste in un'alternativa ricostruzione della vicenda motivatamente smentita dalla Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione adeguamento della pena misure sostitutive della carcerazione assistenza riabilitativa ricollocamento in un istituto indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE ANGELO nato a MADDALONI il 12/10/1985 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Angelo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondate poiché nel rispetto della riforma Cartabia , la corte di merito ha correttamente esposto le ragioni per cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive; considerato che il preteso vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione della condotta come tentata estorsione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. La Corte ha reso congrua ed esaustiva motivazione in punto di fatto e di diritto e il ricorrente insiste in un'alternativa ricostruzione della vicenda motivatamente smentita dalla Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensor