Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15795/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation due to manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Fabio Mirabella's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mirabella argued the lower court's sentencing was manifestly illogical and incomplete regarding aggravating and mitigating circumstances. The court rejected this, affirming that sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code allows judges to weigh these factors without requiring absolute mathematical precision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing allows for a broad evaluation of aggravating and mitigating circumstances, and a claim of manifest illogicality is unfounded when the reasoning adequately references the decisive elements without mathematical rigidity.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion manifest illogicality aggravating circumstances mitigating circumstances appeal inadmissibility Cassazione Roma penal code provisions sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA FABIO nato a PALERMO il 22/01/1984 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mirabella Fabio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio motivazionale per manifesta illogicità e lacunosità in relazione alla dosimetria della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, perchè secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie, entrambi i giudici di merito hanno pienamente assolto l'onere argomentativo in relazione al trattamento punitivo, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pag. 2 e 3 della sentenza impugnata e pag. 9 della decisione di primo grado), di modo che la motivazione sul punto non presenta il contestato vizio di illogicità; che il ricorso è peraltro generico in quanto la pena è stata determinata nel minimo edittale e aumentata per la seconda aggravante ad effetto speciale in misura inferiore ad un terzo, per un errore in favor rei; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pjeside