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Ordinanza — n. 15794/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to merit-based arguments violating preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by De Luca and Tresca inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding the illegal origin of seized goods was illogical and failed to properly evaluate evidence. The court rejected these claims as they constituted merit-based arguments attempting to re-evaluate facts and logic, which are strictly precluded at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals introducing merit-based arguments challenging the logical consistency of the lower court's reasoning or re-evaluating evidence are inadmissible as they violate the principle of preclusion.

Parole chiave

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preclusion principle merit-based arguments logical consistency evidence evaluation inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Letti i ricorsi di Tresca Nazzareno e De Luca Primo Aniello, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Tresca Nazzareno, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
3 della sentenza impugnata), considerato che anche il primo motivo del ricorso di De Luca Primo Aniello contesta il vizio di motivazione anche nella forma del travisamento della prova - con riferimento alla provenienza delittuosa dei beni oggetto del contestato reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 648, comma 2 cod. pen
Letti i ricorsi di Tresca Nazzareno e De Luca Primo Aniello, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Tresca Nazzareno, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA PRIMO ANIELLO nato a BENEVENTO il 14/08/1983 TRESCA NAZZARENO nato a BENEVENTO il 16/02/1984 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Tresca Nazzareno e De Luca Primo Aniello, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Tresca Nazzareno, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e su un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova quali le dichiarazioni rese dal teste Barbato circa la provenienza illecita dei beni sequestrati, non è consentito poiché introduce cesure di merito e cerca di aggirare la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in particolare sottolineando il riconoscimento della merce da parte del teste Barbato e l'assenza di indicazioni da parte dei due imputati circa la provenienza dei beni rinvenuti nella loro disponibilità ritenendo, pertanto, correttamente provato l'elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), considerato che anche il primo motivo del ricorso di De Luca Primo Aniello contesta il vizio di motivazione anche nella forma del travisamento della prova - con riferimento alla provenienza delittuosa dei beni oggetto del contestato reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. - e risulta generico e manifestamente infondato poiché le censure proposte si risolvono nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) complessivamente valutata, considerato che la consapevolezza della provenienza illecita dei beni ricevuti dall'imputato è provata da vari fattori quali la qualità delle cose, le peculiari modalità del loro trasporto e, in ogni caso, la mancanza di una plausibile giustificazione circa il possesso dei suddetti beni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di De Luca Primo Aniello, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 648, comma 2 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata ove il giudice del merito richiama la quantità dei beni ricettati, i danni cagionati alla persona offesa e lo scopo di rilevanza pubblica e sociale a cui i beni erano destinati) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il