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Ordinanza — n. 15793/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper timing of generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Luongo Gennaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new reasoning. The second ground was barred as generic mitigation claims cannot be raised in a final appeal unless the lower court's reasoning is illogical. The court upheld the lower court's application of Article 648 of the Penal Code and its discretionary assessment of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists only of a repetition of arguments already rejected, and generic mitigation claims are not admissible in final appeal unless the lower court's reasoning is illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation generic mitigation circumstances final appeal timing reiteration of rejected grounds circostanze attenuanti allegazione motivata allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO GENNARO nato a NAPOLI il 25/08/1974 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luongo Gennaro, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni già formulate dal primo giudice; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte ove, con congrui e non illogici argomenti, ha ritenuto pienamente integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 648 cod. pen.;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R