Ordinanza — n. 15792/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO PASQUALE nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Auricchio Pasquale, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., non è consentito poiché non è stato dedotto con i motivi di appello; Che comunque il motivo è manifestamente infondato poiché l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata. (Sez. 2, Sentenza n. 34147 del 30/04/2015 Ud. (dep. 04/08/2015 ) Rv. 264629 - 01) considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; che, ai fini dell'accertamento della particolare tenuità del fatto, è necessario considerare anche la pericolosità sociale del suo autore che, nel caso di specie, risulta essere gravato da numerosi precedenti penali (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), come correttamente rilevato dal giudice di appello; che le suddette doglianze, pertanto, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 15792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO PASQUALE nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Auricchio Pasquale, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., non è consentito poiché non è stato dedotto con i motivi di appello; Che comunque il motivo è manifestamente infondato poiché l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata. (Sez. 2, Sentenza n. 34147 del 30/04/2015 Ud. (dep. 04/08/2015 ) Rv. 264629 - 01) considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; che, ai fini dell'accertamento della particolare tenuità del fatto, è necessario considerare anche la pericolosità sociale del suo autore che, nel caso di specie, risulta essere gravato da numerosi precedenti penali (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), come correttamente rilevato dal giudice di appello; che le suddette doglianze, pertanto, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Co ere Estensor