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Ordinanza — n. 15791/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded, upholding lower court's finding of counterfeiting liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Scafaro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility for the crime of receiving counterfeit goods, arguing a lack of proven participation in the underlying offense. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting the appellant was caught selling counterfeit perfumes without any evidence of participation in the upstream counterfeiting conduct.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals that fail to substantiate factual disputes or address the court's reasoning with specific legal arguments are deemed generic and manifestly unfounded, resulting in inadmissibility.

Parole chiave

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crime of receiving counterfeit goods generic appeal inadmissible appeal lack of evidence court costs Cassation procedure contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Scafaro Luigi, Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Scafaro Luigi, Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFARO LUIGI nato a NAPOLI il 14/08/1994 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scafaro Luigi, Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. ed alla mancata prova della partecipazione nel reato presupposto, sono generici e manifestamente infondati poiché non si confrontano con la motivazione della Corte che risulta esente da vizi logici e ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 punto 3.1) della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che correttamente la Corte ha rilevato che la dedotta partecipazione dell'imputato alla condotta di contraffazione, invocata per escludere la ricettazione, non è stata neppure allegata dall'imputato e in alcun modo risulta dalle emergenze processuali, ove si consideri che il ricorrente è stato fermato mentre era intento a vendere profumi contraffatti di note marche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il /Presiden