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Ordinanza — n. 15790/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on legal qualification and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Cappuccio's appeal against the Milan Court of Appeal's judgment inadmissible. The appellant argued for a different legal qualification of his conduct and the exclusion of recidivism based on the nature of prior sentences served under probation. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting that the appellant failed to specifically address the court's findings regarding his extensive criminal history and the limited applicability of probation to his specific prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, c.p.; Art. 364, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to specifically refute the court's assessment of the offender's criminal history and the preclusion of marginal offensiveness required for attenuated facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds recidivism exclusion legal qualification of conduct probation prior convictions generic appeal arguments Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, c.p.
Art. 364, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCIO GIOVANNI nato a MARANO DI NAPOLI il 09/03/1964 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giovanni Cappuccio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 648 quarto comma cod.pen., è manifestamente infondato poiché la fattispecie attenuata presuppone una marginale offensività e una occasionalità della condotta che risulta preclusa dai numerosi precedenti penali del ricorrente; che il motivo in ordine alla mancata esclusione della recidiva fondata sul fatto che la pena di diverse condanne oggetto di cumulo è stata scontata in regime di affidamento in prova e dichiarata estinta per esito positivo è manifestamente infondata e generica poiché al corte ha evidenziato che dalla lettura del certificato penale emergono i numerosi e anche gravi precedenti dell'imputato solo in relazione ad alcuni dei quali è stato concesso, in epoca successiva al fatto per cui si procede, l'affidamento in prova; il ricorrente non si confronta in modo specifico con questa motivazione ed incorre anche nel vizio di genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Piesjø.eht