Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against reviewing lower court's factual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bencardino Massimiliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's reasoning regarding the defendant's liability for robbery was illogical and based on an incorrect historical reconstruction. The court rejected this, noting that Italian law strictly precludes the cassation court from re-evaluating the factual reasoning or the logical soundness of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the factual reasoning or the logical consistency of the lower court's decision, as it is strictly precluded from re-evaluating the evidence assessment or substituting its own judgment on the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCARDINO MASSIMILIANO nato a MILANO il 11/10/1986 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bencardino Massimiliano, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine il reato di rapina contestato, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che la corte d'appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento richiamando altresì la ricostruzione dei fatti, supportata da un'ampia e motivata valutazione del compendio probatorio, operata dal giudice di prime cure (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di cui agli artt. 110, 628 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Al Presi