Italian Court dismisses appeal claiming failure to warn about fine substitution and excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Christian Prezioso inadmissible, rejecting claims regarding the failure to warn about fine substitution and excessive sentencing. The court ruled that a defense attorney who did not explicitly request the substitution of detention with a fine cannot later complain about the lack of a statutory warning, and that sentencing discretion remains with the trial judge. Furthermore, the appeal was dismissed because the arguments on external continuity were merely repetitive of previous rejected points and the excessive penalty claim is not admissible in a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: A defense attorney who fails to explicitly request the substitution of detention with a fine cannot later complain about the lack of a warning, and sentencing discretion regarding base penalties and aggravating/mitigating circumstances remains with the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREZIOSO CHRISTIAN nato a MILANO il 25/05/1998 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Christian Prezioso, considerato che il primo motivo di ricorso che contesta l'omessa verifica ed avviso alle parti, da parte del giudice di merito, della possibilità di sostituzione della pena della reclusione in una pena pecuniaria con conseguente violazione dell'art. 545bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché contrario alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 43848 del 29/09/2023 Ud. (dep. 31/10/2023 ) Rv. 285412 - 02); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della continuazione esterna tra i reati sub udice e quelli già giudicati, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) e non ricorre alcuna contraddittorietà della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Esten