Italian Court dismisses appeal on prescription and sentencing arguments as inadmissible for lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Puricelli Antonello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription of the fraud crime and contested the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these grounds generic or merely complaints of fact. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specific argumentation required for admissibility in a jurisdiction review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic grounds or mere complaints of fact without specific argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURICELLI ANTONELLO nato a BUSTO ARSIZIO il 26/05/1963 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Puricelli Antonello, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di truffa ascritto al ricorrente è manifestamente infondato poiché, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè Giovanni, Rv. 285267-01); rilevato che il reato è stato commesso il 12 settembre 2013 e il termine di prescrizione, pari a dieci anni per effetto della recidiva e prorogato per le sospensioni intervenute nel corso del giudizio di altri 280 giorni, non era maturato all'epoca della sentenza di appello; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consiglie