Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise non-prosecution grounds in second instance. The court rejected the claim regarding the declaration of responsibility for crimes under specific articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Russo Pietro inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility for crimes under Articles 648 of the Penal Code and Article 256 of Legislative Decree 152/2006, alleging a defect in reasoning. The court ruled that the sole ground of appeal, contesting the declaration of responsibility, was not properly raised in the second instance as a cause for non-prosecution under Article 133-bis of the Penal Code, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds relied upon were not deduced with the appeal, as the second instance court must explicitly state the reasons for its conviction based on correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO PIETRO nato a MANDURIA il 17/06/1985 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Russo Pietro, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 256, comma primo, D. Igs. 152/2006, denunciando vizio della motivazione, non è consentito perché non è stato dedotto con i motivi di appello con cui è stata invocata la causa di non punibilità ex art. 133 bis cod.pen. e una riduzione della pena; che il motivo comunque è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 3-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi ente