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Ordinanza — n. 15779/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15779/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15779/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHILOMEN WISDOM nato a UROMI( NIGERIA) il 11/09/1998 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; à Letto il ricorso di Wisdonn Akhilomen; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, delle attenuanti generiche e della cosiddetta "continuazione esterna", sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHILOMEN WISDOM nato a UROMI( NIGERIA) il 11/09/1998 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; à

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Wisdonn Akhilomen; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, delle attenuanti generiche e della cosiddetta "continuazione esterna", sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha Mounir, Rv. 284420), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il