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Ordinanza — n. 15778/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding fraud conviction elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15778/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on fraud, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. The court upheld the conviction because the defendant induced false beliefs about car availability and sale intent through advertisements, fulfilling all elements of the crime without needing contrary evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment and fail to provide a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments fraud conviction lack of specific critique appellate review eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNICO LORENZO nato a GENOVA il 14/04/1980 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Giannico Lorenzo e la memoria depositata dall'avv. Alessandro Cecon che ha chiesto la riassegnazione del ricorso ad altra sezione, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al reato di truffa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo, ove ha sostenuto con argomenti non incongrui la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa, a prescindere dalla presentazione di prova contraria da parte del Giannico, in quanto la condotta è stata caratterizzata dall'aver indotto falsa convinzione della disponibilità dell'autovettura e della volontà di vendita attraverso inserzioni pubblicitarie e proposte di cessione, ottenendo l'integrale caparra richiesta e divenendo successivamente irreperibile, con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie normativa; che la Corte ha correttamente affermato in base al principio di vicinanza della prova che l'eventuale assunto difensivo dell'effettiva disponibilità dell'auto venduta avrebbe dovuto essere dimostrato dall'imputato: rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 apri