Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Catania Lillo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the criminal act was illogical and relied on insufficient evidence. The court rejected this, citing the legal preclusion that prevents the supreme court from re-evaluating factual findings or logical consistency made by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings or logical reasoning of the lower court, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA LILLO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 27/10/1976 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Catania Lillo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova quali, nel caso di specie, il riconoscimento fotografico effettuato in termini di assoluta certezza dalla persona offesa che non necessita di ulteriori riscontri e che nel caso n esame ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste Agosta, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre