Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation beyond cassation powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zarpellon Rosella inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued the lower court's motivation regarding fraud was contradictory, but the court held that cassation cannot re-evaluate factual elements reserved for the trial judge. Consequently, the request for a different factual reconstruction was rejected as exceeding the appellate court's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge, and appeals claiming contradictory motivation must demonstrate a missing, contradictory, or manifestly illogical decision rather than a mere disagreement with the factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nato a GALLARATE il 04/09/1959 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zarpellon Rosella, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'Odierna ricorrente in relazione al reato di truffa ascrittole, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il P esi