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Ordinanza — n. 15773/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to prove extortion threat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15773/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Arturo Ascolese inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's findings on the objective elements of attempted extortion and the credibility of witness Alessio Gerlin, arguing they were insufficient. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning. Consequently, the appeal was dismissed as non-specific and the appellant was condemned to pay the court fees and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 393 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected at the appellate level without offering specific, argumentative criticism of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specificity attempted extortion credibility of witness costs and fine appellate review assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 393 cod. pen.
art. 393 cod.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCOLESE ARTURO nato a SALERNO il 15/09/1977 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ascolese Arturo, Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine rispettivamente all'elemento oggettivo del reato di tentata estorsione e all'attendibilità del teste Alessio Gerlin, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, circa la sussistenza della minaccia quale elemento costitutivo del reato di estorsione, il giudice del merito ha motivato alle pp. 4-6 della sentenza impugnata, in particolare, ove ha correttamente sostenuto che le frasi minatorie dell'imputato sono state considerate attentamente dal giudice di primo grado per valutarne l'effettiva portata e capacità intimidatoria; considerato che, in merito alla credibilità del teste Alessio Gerlin, il giudice di appello, alle pp. 6-7 della sentenza impugnata, ha proceduto ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni, consentita secondo consolidata giurisprudenza, sottolineando che la stessa persona offesa aveva reso una narrazione non del tutto credibile verso la sorella, per motivi di inimicizia e astio, ma aveva fornito dichiarazioni genuine, logiche, spontanee e coerenti in relazione all'imputato Ascolese; che anche l'istanza di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen.

è stata respinta correttamente sul rilievo che non è stata provata la sussistenza di una legittima pretesa del ricorrente: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il